RLS-T

CHI SONO GLI RLS-T
La figura dell’RLS, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 626 del 1994 accanto ad altre figure della sicurezza.
Nel decreto viene stabilito che in tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il quale diventa il riferimento dei lavoratori per segnalare al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti (per esempio il capo cantiere) le problematiche di sicurezza e di igiene sul lavoro.
Per le aziende o unità produttive nelle quali non è stato eletto il R.L.S. è stata istituita la figura del R.L.S.T., cioè il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ambito territoriale.
Gli R.L.S.T. svolgono le stesse funzioni ed hanno lo stesso ruolo dei R.L.S., con l’unica differenza che al posto di venire eletti dai lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali in assemblee territoriali dei lavoratori.
R.L.S.T. rappresentano i lavoratori delle imprese iscritte in Cassa Edile con meno di 15 dipendenti che non hanno eletto un R.L.S. interno.
La funzione degli R.L.S.T. fa riferimento all’articolo 19 del D. Lgs. 626/94, perciò, come l’R.L.S., accedono ai luoghi di lavoro e sono consultati preventivamente e tempestivamente per tutto ciò che concerne la sicurezza nell’impresa e nel cantiere.

 

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