In questa sezione troverete i testi di legge e delle circolari ministeriali relativi alla sicurezza dal 1955 ad oggi liberamente scaricabili.
Pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il trentaseiesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell'allegato VII al
D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a verifiche periodiche, volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai
fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
In allegato il testo del provvedimento n. 5 del 16 gennaio 2023.
Pubblicata Circolare INL 1/2022 del 16.02.2022.
Oggetto: art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi
formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2016/07/18
Il nuovo Accordo così detto Stato Regioni approvato il 7 luglio 2016, prevede l’abrogazione degli Accordi del 26 gennaio 2006 e del 5 ottobre 2006. Transitoriamente, per un anno dall'entrata in vigore dell’Accordo, i corsi per RSPP e ASPP possono ancora svolgersi secondo quanto previsto dall'accordo del 26 gennaio 2006.
Il nuovo Accordo, non è ristretto all'esclusività dei RSPP e ASPP ma introduce, modifica, aggiunge e corregge altri accordi che coinvolgono altri soggetti della salute e sicurezza. [www.cncpt.it]
2016/06/16
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Nello specifico si potrà presentare presso un unico ufficio, anche in via telematica, un unico modulo valido in tutto il paese. La pubblica amministrazione destinataria delle istanze e richieste pubblica sul proprio sito istituzionale il modulo. E’ previsto un unico ufficio a cui rivolgersi, che avrà il compito di interagire con tutti gli altri uffici e/o amministrazioni interessate. La richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti è considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare.
Sono state accolte le condizioni poste dalle commissioni parlamentari nei loro pareri e sono state recepite gran parte delle osservazioni avanzate dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato.
In particolare, è stata disciplinata la ricevuta che viene rilasciata a seguito della presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni: la ricevuta – che costituisce comunicazione di avvio del procedimento - deve indicare i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza; il provvedimento di sospensione dell’attività intrapresa è ora limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (ambiente, paesaggio, ecc.); nel caso di Scia unica la possibilità di iniziare subito l’attività è circoscritta ai casi in cui non siano presupposte autorizzazioni o altri titoli espressi; è introdotta una disposizione transitoria che consente a Regioni ed enti locali di adeguarsi al nuovo regime entro il 1º gennaio 2017.
2015/04/14
Un altro passo avanti nella risoluzione delle problematiche legate all’uso di questa tipologia di dispositivi a cui vanno fissati i sistemi individuali di protezione contro le cadute dall’alto. Il documento si integra, colmandone le lacune, coi precedenti interventi in materia dell’Ente nazionale italiano di unificazione
ROMA – Grazie alla recente norma Uni 11578:2015 viene realizzato un altro importante passo avanti nella risoluzione delle problematiche legate alle carenze di tipo legislativo e, soprattutto, di normativa tecnica relative ai dispositivi di ancoraggio a cui vanno fissati i sistemi individuali di protezione contro le cadute dall’alto. Nella maggior parte delle installazioni vengono utilizzati, infatti, dispositivi di ancoraggio che vengono lasciati sul luogo di lavoro indefinitamente senza essere rimossi. Grazie alla nuova norma UNI – “Dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente – Requisiti e metodi di prova” – trova risoluzione una parte di queste problematiche.
“Una normativa dagli obiettivi ambiziosi”. “La norma ha obiettivi ambiziosi – spiega Luca Rossi del Dit Inail che, insieme al collega Luigi Cortis, ne ha seguito l’iter – In primo luogo colma le lacune create dalle precedenti norme Uni (Uni En 795:2012 e Uni Cen/Ts 16415:2013, ndr) in relazione al campo di applicazione e alla destinazione d’uso dei dispositivi di ancoraggio contro le cadute dall’alto, separando definitivamente quelli destinati all’installazione permanente da quelli non destinati a non esserlo. Nel contempo, migliora i requisiti e metodi di prova delle precedenti normative e, infine, non crea barriere commerciali a scapito dei prodotti eventualmente già conformi alle norme antecedenti”.
Definite tre tipologie di dispositivi di ancoraggio. Entrando nei dettagli del documento, la nuova norma Uni 11578 mantiene - come detto - un’analogia con le precedenti Uni En 795:2012 e Uni Cen/Ts 16415:2013 e descrive tre tipologie di dispositivi di ancoraggio destinati all’installazione permanente progettati esclusivamente per l’utilizzo coi dispostivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (dispositivo di ancoraggio di tipo A, in un ancoraggio puntuale con uno o più punti di ancoraggio non scorrevoli; dispositivo di ancoraggio di tipo C, in un ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall’orizzontale di non più di 15°; dispositivo di ancoraggio di tipo D, in un ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio rigida che devia dall’orizzontale di non più di 15°).
Gli altri recenti interventi tecnico/normativi. Va ricordato, inoltre, che la recente pubblicazione della ‘norma d’uso’ relativa ai sistemi di ancoraggio in copertura Uni 11560:2014 va a completare la normativa tecnica di settore e la circolare del ministero del Lavoro e politiche sociali n.3 del 2015 bene si inserisce nel contesto delle norme tecniche, fornendo importanti chiarimenti e utili linee di indirizzo, per quanto riguarda i dispositivi di ancoraggio, in relazione alla legislazione applicabile.
[http://www.inail.it/]
2015/01/30
In allegato al Decreto dirigenziale 20 gennaio 2015 è stato pubblicato dal Ministero del Lavoro il decimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche in sostituzione del precedente (Decreto dirigenziale 29 settembre 2014).
Con la sentenza del 23 settembre 2014 n. 38966, la Terza Sezione Penale della Suprema Corte ha sancito che "l'attività di formazione è necessariamente un'attività procedimentalizzata" e "non è
esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella
collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro."
Queste le parole della Cassazione sul corretto adempimento dell'obbligo di formazione in questa interessantissima pronuncia: "La Corte di appello non contesta che sia stata fatta un'attività di formazione del lavoratore; ma l'addebito è che quell'attività non costituiva corretto adempimento dell'obbligo di formazione, in quanto la formazione impartita non era stata adeguata: "che il padrone avesse affiancato all'operaio inesperto in quel settore, un operaio esperto (...) e che quest'ultimo avesse frettolosamente dato delle informazioni sul funzionamento della macchina (per soli cinque minuti, come ricorda il dipendente) è un dato di fatto che va ad affermare la penale responsabilità del datore di lavoro, facendo capo a quest'ultimo non solo la mera consegna documenti informativi sulle categorie di rischio (anche considerando che quella da lavoro su macchine tranciatrici ... all'epoca del corso nel 2007 neppure coinvolgeva il dipendente infortunato perché egli era impiegato in altro tipo di lavorazione), ma anche l'effettivo rispetto dell'obbligo di una formazione adeguata ad allertare l'attenzione del dipendente soprattutto quando, come nel caso in esame, e un anno dopo il corso, veniva impiegato per la prima volta in quel tipo di mansioni". Orbene, rammentato quanto puntualizzato già in altra occasione, ovvero che in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori l'attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro e ciò perché l'apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e della prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione prevista dalla legge (Sez. 4, n. 21242 del 12/02/2014 - dep. 26/05/2014, Nogherot, Rv. 259219), si deve ribadire che non è dubitabile che una formazione adeguata raramente può prescindere dalla socializzazione delle esperienze professionali maturate da altri lavoratori; ma questa non può esaurire l'attività di formazione e va necessariamente inserita all'interno di un percorso di addestramento che, per garantire il raggiungimento degli obiettivi sostanziali e non la mera osservanza formale dei precetti, deve prevedere momenti di verifica dei risultati: insomma l'attività di formazione è necessariamente un'attività procedimentalizzata. Nel caso di specie la Corte distrettuale ha ricordato che l' A. si era detto all'oscuro della contemporanea attivazione della piegatrice e della troncatrice a mezzo del pedale. Ne consegue che è del tutto conforme al quadro normativo e rispettoso dei dati di fatto accertati nel processo l'assunto della Corte di Appello, secondo il quale adempimenti puramente formali - peraltro lontani nel tempo e dall'adibizione alle specifiche mansioni - e la rapida ed approssimativa informazione data dal lavoratore esperto al lavoratore privo delle necessarie nozioni non può aspirare ad essere attività di formazione, nell'accezione definita dalle previsioni normative che si indirizzano al datore di lavoro."
2014/09/02
Rispondiamo a un quesito che frequentemente viene proposto al CPT, riguardante il piano operativo di sicurezza di cantiere nei raggruppamenti temporanei di imprese.
DOMANDA: l’ATI deve redigere uno specifico POS oppure ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS? Le imprese mandatarie che non eseguono lavori in cantiere devono redigere il POS?
RISPOSTA:
- Non esiste il POS dell'ATI.
- Se i lavoratori non sono distaccati alla mandataria, ciascuna impresa ha il proprio RSPP, il proprio Medico Competente etc. e redige il proprio POS di cui è responsabile il proprio Datore di Lavoro. Infatti il POS è il documento di valutazione dei rischi dell’azienda impresa, riferito allo specifico cantiere.
Se richiesto dal coordinatore per l’esecuzione CSE, ed è nei suoi poteri, la mandataria predispone un documento di coordinamento; tale documento non deve essere chiamato POS.
In definitiva ciascuna impresa esecutrice deve redigere il proprio POS, il CSE può pretendere un documento di coordinamento da parte della mandataria.
Se non vi è alcun lavoratore della mandataria, nel caso in cui ad esempio esegua solo il coordinamento, anche se attuato da un geometra di cantiere sempre presente in cantiere che non partecipa fattivamente ai lavori, tale impresa non deve redigere il POS; se però c’è qualche lavoratore, ad esempio il gruista o il capo cantiere che partecipa alle lavorazioni, allora deve essere redatto il POS per tali attività.
Se invece i lavoratori sono distaccati presso la mandataria, la distaccante non deve fare nulla, perchè è come se non partecipasse ai lavori e non ha più doveri nei confronti degli operai distaccati, mentre la distaccataria redige il proprio POS (non il POS dell'ATI che, come detto prima, non esiste) nel quale trovano posto anche i lavoratori distaccati, con la ben nota complicazione riguardante tutti gli obblighi connessi, che dal momento del distacco ricadono sulla distaccata (Medico Competente, RLS, valutazione dei vari rischi, formazione, tanto per citarne alcuni).
Riferimenti normativi:
>D.Lgs. 81/08:
>- art. 89 comma 1 lettera i - nell'ATI la mandataria è considerata impresa affidataria
>- art. 92 comma 1 lettera c - il CSE deve eseguire il coordinamento fra le imprese
>- art. 97 comma 3 lettera b - la mandataria coordina i POS e poi li trasmette al CSE
23/05/2012
Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine, approvate dalla Commissione consultiva il 18 aprile 2012
A seguito dell’emanazione del parere sul concetto di eccezionalita’di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al D.lgs. n. 81/2008, relativo al sollevamento di persone con attrezzature di lavoro non previste a tal fine, emanato con lettera circolare del 10 febbraio 2011, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ha ritenuto opportuno individuare specifiche procedure operative di sicurezza di tali attrezzature al fine di garantirne la sicurezza nell’uso. Esse costituiscono indicazioni di natura non vincolante per gli operatori, finalizzate a fornire ai medesimi indicazioni circa le modalita’ operative relative all’utilizzo delle attrezzature nei casi indicati dalla medesima Commissione.
[www.prevenzionecantieri.it]
29/02/2012
accordo attrezzature previsto dallart. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
La Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 ha approvato l’intesa sull’Accordo previsto dall’Art. 73, comma 5, del TUS che richiede l’individuazione di quelle attrezzature di lavoro per le quali viene richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi, ed i requisiti minimi di validità della formazione. L’Accordo dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore 12 mesi dopo la predetta pubblicazione. Alla data di entrata in vigore della normativa d’attuazione verranno riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna tipologia di attrezzatura, soddisfino i requisiti previsti dal punto 9 dell’Accordo. I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’Accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature individuate nel testo normativo, devono effettuare i corsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo (punto 12).
13/01/2012
Incentivi alle imprese 2011
Vi segnaliamo che sul sito web dell’INAIL è in evidenza l’avviso pubblico 2011 relativo agli incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell’articolo 11, comma 5 del D.lgs 81/2008 e s.m.i.
Le domande dovranno essere compilate mediante procedura informatica (sezione Punto cliente) fino alle ore 18 del 7 marzo 2012.
Lo stanziamento totale è di 205 milioni di euro ripartito in budget regionali in funzione del numero di addetti e del rapporto di gravità degli infortuni.
Destinatari sono le imprese anche individuali ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.
Sono ammessi a contributo i progetti di investimento e quelli per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
L’incentivo è costituito da un contributo in conto capitale pari al 50% dei costi del progetto, con un tetto massimo erogabile di 100.000 euro ed un contributo minimo di 5.000, previsto solo per i progetti di investimento. Per i progetti che comportano erogazioni superiori a 30.000 euro è possibile richiedere un’anticipazione del 50%.
Sul sito www.inail.it/PuntoCliente previa registrazione, le imprese potranno procedere alla precompilazione della domanda on line verificando attraverso le opportune simulazioni, il raggiungimento del “punteggio soglia” che è pari a 105 punti.
Si segnala che tra i parametri da considerare per il raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità è previsto un bonus ulteriore nel caso di collaborazione con le parti sociali nella realizzazione dell’intervento.
L’iter di presentazione delle domande avviene attraverso tre fasi:
- accesso alla procedura compilazione e salvataggio;
- invio on line tramite codice identificativo;
- invio della documentazione a completamento della domanda.
La data e l’ora di apertura e di chiusura dello sportello informatico per l’inoltro delle domande saranno pubblicate sul sito dell’INAIL a partire dal 14 marzo 2012.
Sarà altresì pubblicato l’elenco in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità del contributo, ovvero fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva.
Il programma presentato ed ammesso ad incentivo deve essere realizzato e rendicontato entro 12 mesi dalla comunicazione di ammissibilità. Verificata la documentazione, entro 90 giorni l’INAIL provvederà alla predisposizione dell’erogazione del contributo.
[Fonte CNCPT]
12/01/2012
Il 21 dicembre sono stati approvati gli Schemi di Accordo sulla FORMAZIONE di:
- LAVORATORI
- DIRIGENTI e PREPOSTI
- Datori di lavoro/RSPP.
Riportiamo qui sotto i testi integrali degli Accordi.
Inoltre, quali allegati al Decreto Formazione è stata approvata:
- suddivisione di tutte le aziende in 3 fasce a rischio: alto, medio e basso (secondo una classificazione riportata in uno specifico Allegato II;
- modalità di possibile utilizzo della formazione E-Learning, ma:
- solo se in modalità avanzate e interattive;
- con DIVIETO di utilizzo nella "Formazione specifica" per Preposti e Lavoratori
- secondo nuove "regole" innovative (dettagliatamente precisate, imposte e riportate nell'apposito Allegato I).
Infine, è stato approvata anche l'intesa sul SINP (servizio informativo nazionale Prevenzione)
17/10/11
Emanata la circolare sul nuovo Regolamento Antincendio
La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Ministero dell`Interno ha emanato, con lettera circolare prot. n. 13061 del 6 ottobre 2011, i primi indirizzi applicativi sul nuovo Regolamento di prevenzione incendi - D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell`articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - entrato in vigore il 7 ottobre 2011.
Nella lettera sono inizialmente riportate le novita` introdotte dal nuovo Regolamento, derivanti
dall`applicazione del principio di proporzionalita` che ha consentito di distinguere le attivita` sottoposte ai controlli di prevenzione incendi (elencate
nell`allegato I al Regolamento) in tre categorie, A, B e C, assoggettate a una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all`attivita`, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumita`. In particolare, si
sottolineano l`introduzione della segnalazione certificata di inizio attivita` (SCIA), che il titolare presenta, prima dell`inizio dell`attivita`, corredata
dei documenti necessari a seconda della categoria di attivita`, e i nuovi procedimenti diversificati sulla base del
principio di proporzionalita`, di seguito indicati:
- valutazione dei progetti (esclusivamente per le attivita` di cui alle categorie B e C);
- controlli di prevenzione incendi;
- rinnovo periodico di conformita` antincendio;
- eventuale deroga;
- nulla osta di fattibilita` (su base volontaria per le attivita` in categoria B e C);
- verifiche in corso d`opera (su base volontaria).
Per ciascuno di tali procedimenti la lettera circolare indica la documentazione da presentare in sede di richiesta .
Le specificazioni fornite nella circolare chiariscono quali adempimenti devono essere espletati dai titolari delle attivita` nelle diverse situazioni in cui possono trovarsi nella fase di passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, ad esempio nel caso in cui sia stata inoltrata la richiesta di certificato di prevenzione incendi (CPI) ex articolo 3 del D.P.R. n. 37/98 e alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento il Comando non abbia ancora concluso il procedimento. La circolare stabilisce altresi` che le attivita` esistenti, in precedenza non assoggettate ai controlli, ma oggi rientranti nell`elenco delle attivita` soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, devono espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del Regolamento, quindi entro il 6 ottobre 2012.
Infine la circolare fornisce chiarimenti in merito al sistema tariffario vigente nella fase transitoria, in attesa dell`emanazione
dell`apposito decreto che determinera` i nuovi corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo Nazionale.
Inoltre, vengono allegati i seguenti nuovi modelli di prevenzione incendi:
Modello PIN 1-2011 Richiesta di valutazione del progetto
Modello PIN 1bis-2011 Richiesta di nulla osta fattibilità attività tipo B e C
Modello PIN 2-2011 Segnalazione certificata di inizio attività
Modello PIN 2bis-2011 Richiesta di verifica in corso d’opera
Modello PIN 2.1-2011 Asseverazione attività
Modello PIN 3-2011 Richiesta di rinnovo periodico
Modello PIN 3.1-2011 Asseverazione efficienza dispositivi
Modello PIN 4-2011 Richiesta di deroga
20/09/2011
D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177
Il Decreto e' diretto a disciplinare le caratteristiche di professionalita' e qualificazione delle imprese e dei lavoratori operanti in settori a particolare rischio infortunistico quali silos, cisterne, pozzi e simili (c.d. ambienti confinati). Il provvedimento, adottato in attuazione degli articoli 6 e 27 del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro, e' stato condiviso nell'ambito della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.