L’INAIL ha pubblicato lo studio dal titolo "Esempi di M.O.G. semplificati prodotti da aziende afferenti al settore terziario: analisi di punti qualificanti e criticità”. Il documento fornisce indicazioni per le PMI del settore terziario che intendono predisporre e attuare MOG efficaci per migliorare i livelli di sicurezza sul lavoro e, di conseguenza, prevenire anche i rischi reato 231.
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 221/2024 del 20 settembre 2024, il decreto 8 settembre 2024, n. 132 che disciplina le modalità per l’ottenimento della patente a crediti per i soggetti che operano all’interno di cantieri temporanei o mobili, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Rimandando al testo del decreto per quanto concerne le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente, i contenuti informativi della stessa, l’attribuzione dei crediti iniziali e ulteriori, la sospensione dell’incremento dei crediti, le modalità di recupero dei crediti decurtati, si segnala che l’entrata in vigore del decreto attuativo della disciplina della patente è prevista per il prossimo 1° ottobre. La circolare n. 4 del 23 settembre 2024 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, riporta le prime indicazioni operative inerenti la disciplina della patente a crediti. La circolare precisa che i soggetti tenuti al possesso della patente sono, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri, ad esclusione, come detto in precedenza dei soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.). Si evidenzia che la circolare prevede, in fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della circolare stessa, la possibilità di presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data. Il suddetto portale sarà operativo dal 1° ottobre prossimo. A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale. Si evidenzia che, al momento, non vi sono indicazioni operative per quanto attiene le modalità di recupero dei crediti decurtati e l’attribuzione di ulteriori crediti.
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Cos’è cambiato a due anni dall’entrata in vigore della legge? Quali le nuove prospettive per la Sicurezza in Edilizia e cosa cambierà con l’introduzione della Patente a Crediti.
Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro 2024
In occasione di questa importante ricorrenza, il sistema delle costruzioni ha deciso di organizzare, per il 10 maggio 2024, una Tavola Rotonda per interrogarsi sul nuovo scenario della sicurezza in edilizia a due anni dall’entrata in vigore della legge 215/2021.
Un diagolo tra Professionisti, Istituzioni ed Enti Formativi per ripercorrere le novità introdotte dalla Legge 215/2021 tra cui ricordiamo:
• importanti modifiche riguardo alla figura del Preposto, definendone in modo più chiaro i compiti e le responsabilità, rendendo il suo ruolo fondamentale per l’implementazione di un sistema di gestione della
sicurezza efficace
• variazioni sostanziali all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale
• la modifica delle competenze in tema di vigilanza in materia di salute e sicurezza, attribuendole complessivamente anche all’Ispettorato (INL) ed equiparandole a quella finora spettante al sistema delle Regioni
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul Lavoro ha risposto all'interpello sulla figura del preposto chiarendo alcuni importanti aspetti
L’obbligo di individuare il preposto è sempre applicabile?
Dalla normativa sembrerebbe emergere la volontà del legislatore di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione.
La figura del preposto può coincidere con lo stesso datore di lavoro?
Sì, ma solo in extrema ratio – a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico - funzionali.
Deve essere comunque individuato un preposto se una attività lavorativa non ha un lavoratore che sovraintende l’attività lavorativa di altri lavoratori?
Non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Migliorare la sicurezza sul lavoro in azienda e in cantiere.
Aderendo al progetto possiamo offrirti un supporto altamente qualificato, per la durata di un intero anno, che permetterà alla tua Azienda di lavorare in sicurezza e tranquillità, avvalendosi dei Tecnici della Scuola Edile CPT - Area Sicurezza e Salute.
I report rilasciati sono elementi di grande utilità anche per il vostro RSPP e OdV.
Obiettivo del quaderno è di accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili utilizzando le immagini che sono state realizzate approfondendo al massimo il dettaglio di ogni particolare, divenendo così didascaliche e autonome rispetto alla parola tanto da poter fungere da “istruzioni per l’uso”.
Immagine Trabattelli – Quaderni per immagini edizione 2023
I disegni hanno inoltre un impatto grafico attrattivo, semplice e di immediato recepimento.
Attenzione alla restrizione 74 del Reg. REACH e del Regolamento (UE) 2020/1149
Il Regolamento 1149/2020 ha stabilito che, a partire dal 24 agosto 2023, i lavoratori, dipendenti o autonomi, e il datore di lavoro, in qualità di utilizzatori, potranno far uso delle schiume poliuretaniche, delle colle e vernici contenenti “diisocianati”, solo se in possesso di un attestato rilasciato a chi ha frequentato un apposito corso e superato l’esame finale.
La discriminante, per quanto riguarda l’obbligo dell’attestato, risiede nel contenuto di diisocianato:
• Se inferiore allo 0,1% in peso NON è richiesto attestato
• Se superiore allo 0,1% in peso è richiesto attestato
I composti diisocianati sono presenti in:
• schiume poliuretaniche (in molti casi la percentuale in peso è inferiore a 0,1);
• colle poliuretaniche, di frequente difenilmetano diisocianato MDI (anche in questo caso la percentuale in peso è spesso inferiore a 0,1;
• catalizzatori di molte vernici bicomponenti, sia a base poliuretanica che all’acqua;
• induritori per le colle in classe D4 (nella maggior parte dei casi si tratta di poliisocianati, quindi non necessariamente diisocianati considerato che i polimeri dell’isocianato non sono obbligatoriamente dimeri).
Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo devono documentare il completamento con esito positivo della formazione. L’attività formativa è da rinnovare ogni cinque anni. La formazione si divide in tre livelli a seconda delle mansioni dell’operatore.
L’INAIL ha reso disponibile sul proprio sito, in una specifica area interattiva (repository), prodotti e strumenti finalizzati a supportare il datore di lavoro sia nel processo di valutazione dei rischi e che nella individuazione di elementi utili all’eliminazione dei rischi stessi ovvero, ove ciò non sia possibile, alla loro riduzione.
Si comunica che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 1° maggio 2023, il DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48 – “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 04-05-2023 ed entrato in vigore il 5 maggio 2023.
Diverse le novità introdotte sul fronte della formazione e della sicurezza sul lavoro.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Promuovere la sensibilizzazione sul rischio nei luoghi di lavoro.
Rendere i percorsi di alternanza scuola-lavoro più sicuri con la comunicazione efficace e con la cultura della sicurezza da trasmettere sia al personale dell’impresa che ai lavoratori e alle altre figure (es. RLS, preposti., DL, etc...)
Tutte le scarpe antinfortunistiche che saranno immesse sul mercato dopo il 30 marzo 2023 dovranno essere certificate secondo la norma e EN ISO 20345:2022. Nonostante ciò, le scarpe antinfortunistiche che sono già presenti sul mercato, e la cui certificazione fa riferimento alla norma precedente, resteranno valide e non dovranno essere certificate nuovamente fino alla data di scadenza della certificazione, anche se successivo al 30 marzo 2023.
Per un certo periodo di tempo, saranno disponibili sul mercato, sia i prodotti certificati secondo la nuova norma sia quelli certificati con la vecchia.
Pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il trentaseiesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell’Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a sottoporre le attrezzature di lavoro, riportate nell'allegato VII al
D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a verifiche periodiche, volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai
fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
In allegato il testo del provvedimento n. 5 del 16 gennaio 2023.
Il Protocollo aggiorna tali misure, tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal governo,
dal ministero della Salute nonché della legislazione vigente. A tal fine, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio in
considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci
per prevenire il rischio di contagio.
AGGIORNAMENTO C.C.N.L.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
3 marzo 2022 Roma
NOVITA' - ANAGRAFE R.L.S.
...omissis...
SALUTE E SICUREZA
Le parti convengono di creare un'anagrafe di categoria aggiornata degli RLS eletti in ciascuna impresa del sistema, attraverso l'OBBLIGO dell'invio del verbale di elezione da parte dell'impresa all'ente unico formazione e sicurezza territoriale (CPT dove non ancora presenti) di riferimento
...omissis...
Le parti sociali europee dell’industria edilizia, FETBB e FIEC, hanno lanciato il progetto “RIDUZIONE EFFICACE DELLA POLVERE DI SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE NEI
CANTIERI” finanziato dall’UE al fine di individuare le attività in cui vi è esposizione alla SCR e di definire le procedure e le modalità con cui eseguire le stesse
per ridurre il rischio entro limiti accettabili, tenendo presente che è stato fissato un valore limite di esposizione professionale alla silice cristallina respirabile (SCR)
paria 0,1 mg/m³.
Il risultato del lavoro è stato l’elaborazione di una mappatura delle varie lavorazioni svolte in cantiere, valutando sia il livello di esposizione alla silice che il livello di protezione
necessaria.
In questa mappatura sono esposte le modalità per ridurre al minimo l’esposizione alla polvere per le attività di cantiere.
Viene operata una distinzione su tre colonne:
La mappatura, tradotta in 12 lingue dell’Unione Europea e disponibile in allegato in lingua italiana, rappresenta un utile riferimento per la valutazione dei rischi.
Si ricorda che, in seguito alla revisione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni (direttiva 2017/2398 (UE) che ha modificato la direttiva 2004/37/CE), la silice
cristallina respirabile è stata ricompresa tra gli agenti cancerogeni e che le imprese edili che effettuano demolizioni,
operazioni di taglio dei pavimenti, sabbiatura, levigatura, ecc., devono modificare il documento di valutazione dei rischi secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 1° giugno 2020,
n. 44.
Oggetto: Modello registrazione addestramento. Art. 37, comma 5 del D. LGS 81/08 e s.m.i.
Come è noto il Decreto legge 146 del 21 ottobre 2021, convertito con la legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha introdotto numerose modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra cui anche disposizioni in merito all’addestramento.
Il comma 5 dell’art. 37 del suddetto decreto è stato integrato, infatti, con il seguente periodo: «L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale;
l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza.
Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato».
Per dare attuazione a quest’ultima previsione, gli uffici del FORMEDIL hanno elaborato un facsimile di modello per la registrazione degli interventi di addestramento (che si allega anche in formato word) che le imprese possono utilizzare nei cantieri.
Il modello può essere personalizzato con i loghi aziendali e/o adeguato alle specifiche
esigenze delle imprese.
Pubblicata Circolare INL 1/2022 del 16.02.2022.
Oggetto: art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi
formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Dallo studio Inail un contributo all’allargamento delle conoscenze tecniche.
Consultabile online sul sito dell’Istituto, il documento Inail mette a confronto e analizza le differenze tra i requisiti dei ponteggi di facciata nella legislazione italiana rispetto a quelli delle norme tecniche europee Uni En. L’identificazione di queste differenze può aiutare a stabilire meglio cosa intendere per “evoluzione del progresso tecnico”. Un concetto che risulta, come sottolineano gli autori nell’introduzione, tutt’altro che “banale” e che “può derivare dall’aumento di conoscenze e capacità o dal miglioramento delle qualità o delle caratteristiche di uno o più fattori produttivi”. vai alla pagina
“Occhio all’amianto”
CNCPT, anche con il coinvolgimento del Formedil in vista dell’imminente unificazione, ha messo a punto dei materiali da destinare ad imprese e lavoratori al fine di renderli edotti circa i rischi derivanti dall’eventuale presenza di amianto negli edifici e di informarli sui comportamenti da adottare al rinvenimento dello stesso nei cantieri di ristrutturazione.